martedì 7 maggio 2024

T.A.R. Campania sede distaccata di Salerno, sentenza a favore della guardia giurata, cui era stato rifiutato il rinnovo dei titoli di polizia.

                                              REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Questura di Salerno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

-OMISSIS-s.p.a., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – del decreto prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Dirigente dell''Area 1 della Prefettura di Salerno ha disposto il diniego di voltura del porto d'armi e del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata del sig. -OMISSIS-, presentata dall'Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-spa”;

b – ove occorra, delle note informative trasmesse dal Commissariato di P.S. di-OMISSIS- e della Questura di Salerno in data -OMISSIS- richiamate nel provvedimento sub. a);

c - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti e non indicati nel provvedimento sub a);

d – ove occorra, della comunicazione del-OMISSIS-del Commissariato P.S. -OMISSIS- di -OMISSIS-, di contenuto sconosciuto;

e - ove occorra, del provvedimento prot.-OMISSIS-del -OMISSIS- di comunicazione dei motivi ostativi all''accoglimento della richiesta di voltura dei titoli di P.S.;

f – ove occorra, del provvedimento del -OMISSIS- di comunicazione di ulteriori motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di voltura dei titoli di P.S.;

g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

a – del provvedimento prot-OMISSIS-del-OMISSIS-, notificato in data 20.09.2023, con cui il Dirigente dell'Area 1 della Prefettura di Salerno ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente;

b – ove occorra, delle note informative trasmesse dal Commissariato di P.S. di-OMISSIS- in data 8.08.2022, richiamata nel provvedimento sub. a);

c – ove occorra, della comunicazione del Commissariato P.S. -OMISSIS- di -OMISSIS-, di contenuto sconosciuto, richiamata nel provvedimento sub. a);

d - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti e non indicati nel provvedimento sub a);

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

a – del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 16.01.2024, con cui il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Salerno, in esecuzione delle ordinanze cautelari di Codesto TAR n. 420/2023 e n. 514/2023, ha confermato il diniego di voltura del porto d'armi e del titolo di Guardia Particolare Giurata, nonché il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente;

b – ove occorra, delle note informative del Commissariato di PS di-OMISSIS- prot. 75053 del 10.11.2023 e del 9.01.2024, richiamate nel provvedimento sub. a), entrambe di contenuto sconosciuto;

c - ove occorra, delle note informative trasmesse dal Commissariato di P.S. di-OMISSIS- in data 8.08.2022, richiamata nel provvedimento sub. a);

d – ove occorra, della comunicazione del Commissariato P.S. -OMISSIS- di -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub. a);

e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti e non indicati nel provvedimento sub a);

f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e della Questura di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 15 settembre 2023 e depositato il 13 ottobre 2023, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto della richiesta di voltura dei titoli di guardia particolare giurata e di porto d’armi, adottato dalla Prefettura di Salerno.

Il citato provvedimento evidenzia un quadro indiziario ritenuto idoneo a metterne in dubbio l’affidabilità, fondato sulla situazione di contrasto con la ex convivente (che ha condotto a una denuncia per violenza, minacce e ingiuria nonché lesioni personali e violazione di domicilio, al ritiro cautelativo di armi e munizioni, alla proposta di emissione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni), su una segnalazione all’Autorità giudiziaria per omessa denuncia di detenzione di armi e detenzione illegale di munizioni, sul contrasto con la ex moglie (che ha portato altresì a denunce, querele e all’emanazione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni), su una segnalazione all’Autorità giudiziaria per un episodio di minacce e danneggiamento nei confronti di persona diversa da quelle sopra indicate, pur rilevando l’estinzione dei reati in materia di armi e la remissione delle querele presentate dalla ex moglie e dalla ex compagna.

2. Il ricorrente deduce:

- il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto:

-- i rapporti con la ex convivente risultano interrotti da oltre un anno, le querele da questa presentate sono state rimesse e sono comunque conseguenti a querele presentate dallo stesso ricorrente;

-- i reati in materia di armi e munizioni ono stati dichiarati estinti per oblazione, con la conseguenza che è stato escluso il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ex art. 162 bis, comma 3, c.p.p.;

-- i rapporti con l’ex moglie non sono stati ritenuti ostativi in occasione delle precedenti volture o rinnovi dei titoli di polizia, considerato poi che il Tribunale di Salerno ha assolto il ricorrente per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. “perché il fatto non sussiste” e il divieto di detenzione di armi, disposto in ragione delle vicende relative alla ex moglie, è stato revocato risultando “ampiamente superati” i motivi che avevano dato luogo allo stesso;

-- la querela per minacce e danneggiamento è stata archiviata per insussistenza dei fatti;

- la mancata verifica dell’avvio, dello stato e dell’esito dei procedimenti penali e l’omesso autonomo accertamento degli illeciti presupposti e dell’idoneità degli elementi rappresentati a determinare la perdita dei requisiti di affidabilità, non essendo stato chiarito l’iter logico che indotto all’adozione del provvedimento impugnato;

- l’omessa motivazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a superare i precedenti giudizi di affidabilità, considerato altresì che alcune vicende sono risalenti nel tempo e sono state già ritenute superabili dalla medesima Amministrazione in precedenti occasioni.

3. Si è costituita l’Amministrazione evidenziando l’infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza n. 420/2023 è stata disposto il riesame del provvedimento impugnato ai fini della valutazione degli esiti liberatori delle vicende contestate.

5. Con motivi aggiunti notificati il 20 novembre 2023 e depositati il 1° dicembre 2023, il ricorrente impugna il sopravvenuto provvedimento, notificato il 20 settembre 2023, con cui la medesima Prefettura ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni in ragione:

- dell’avvenuto deferimento all’Autorità giudiziaria per la omessa denuncia del trasferimento dell’arma e la detenzione abusiva di munizioni;

- della situazione di contrasto con la ex convivente che aveva condotto al deferimento all’Autorità giudiziaria per i reati di percosse e minacce. Si evidenzia, in particolare, che la nuova attività lavorativa avrebbe condotto di nuovo il ricorrente in-OMISSIS-, domicilio dell’ex convivente;

- della situazione di contrasto con la ex moglie che aveva già determinato l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni e di revoca del porto d’armi.

6. Il ricorrente deduce censure analoghe a quelle già proposte con il primo motivo del ricorso introduttivo, evidenziando altresì il mancato accertamento di tutte le circostanze rilevanti, la mancanza di una congrua motivazione circa la proporzionalità della misura adottata nonché l’insussistenza di episodi di abuso delle armi.

7. Con ordinanza n. 514/2023 è stato disposto il riesame anche di quest’ultimo provvedimento alla luce delle medesime ragioni.

8. Con provvedimento notificato il 16 gennaio 2024, la Prefettura di Salerno ha confermato il provvedimento di diniego di voltura del porto d’armi e del decreto di nomina a guardia particolare giurata nonché il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

9. Con ulteriori motivi aggiunti notificati e depositati il 18 marzo 2024, il ricorrente deduce:

- l’omessa valutazione degli esiti liberatori delle vicende contestate, secondo le disposizioni delle ordinanze di riesame, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a ribadire il giudizio di pericolosità già espresso, fondato sulle medesime contestazioni negative, nonostante la diretta incidenza degli elementi a discarico sul giudizio di affidabilità e pericolosità;

- il mancato accertamento da parte del giudice penale dei fatti oggetto della querela proposta dalla ex convivente, in relazione ai quali, peraltro, sussistono pesanti dubbi, considerato che tale querela è conseguente a quella presentata dallo stesso ricorrente in data antecedente per aggressione, minacce e lesioni. La ex convivente, peraltro, si era già resa protagonista dei reati di percosse, stalking e appropriazione indebita e non ha più rapporti con il ricorrente da oltre due anni. Tali elementi, che privano il prospettato pericolo di abuso delle armi dei requisiti di attualità e concretezza, non sono stati considerati dall’Amministrazione. Inoltre le predette denunce e le querele non sono sufficienti a integrare la prova dell’illecito. A ciò si aggiunga che i contrasti con la ex moglie risalgono al 2005 e sono stati già valutati come non ostativi dalla stessa Prefettura di Salerno in occasione dei precedenti rinnovi dei titoli. La querela per minacce e danneggiamento è stata archiviata perché “il fatto non sussiste”. È irrilevante il fatto che, di recente, nelle more della adozione del provvedimento di conferma, il ricorrente sia stato controllato in compagnia di soggetti controindicati, trattandosi di un episodio non grave, non reiterato né circostanziato; il ricorrente ha infatti condiviso il mezzo di trasporto con persone che avevano operato alle dipendenze della medesima società di vigilanza (peraltro in regime di somministrazione) e nel corso della medesima occasione lavorativa ma di cui non conosceva l’identità e i precedenti;

- l’insussistenza di fatti certi e obiettivamente verificabili, acquisiti attraverso una compiuta istruttoria ed esternati con un atto congruamente motivato, che consentano l’adozione di un provvedimento della specie, non risultando valutata la carriera del ricorrente, caratterizzata dall’assenza di episodi di abuso dell’arma o del titolo di guardia giurata;

- che il diniego di rinnovo del titolo di guardia giurata necessita di una motivazione rafforzata in ordine alle ragioni per le quali è stata disposta una sostanziale revoca del titolo, anche valutando la capacità reddituale del soggetto e l’incidenza degli effetti della revoca sul sostentamento suo e della sua famiglia, senza considerare peraltro che il titolo di guardia giurata non esige anche il rilascio del porto d’armi, con la conseguenza che il venir meno dei requisiti di affidabilità previsti per il porto d’armi non giustifica la revoca in via automatica del titolo di guardia giurata.

10. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

11. Alla camera di consiglio del 24 aprile 2024, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti.

12. Si rileva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti con gli stessi impugnati risultano integralmente superati dal provvedimento censurato con i secondi motivi aggiunti.

13. Ciò posto, occorre premettere che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia, è necessaria la sussistenza dei requisiti generali previsti dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 nonché di quelli specificamente richiesti dalle ulteriori norme di riferimento.

L'art. 11 del citato R.D. n. 773/1931 consente, al comma 2, di negare le autorizzazioni di polizia a chi “non può provare la sua buona condotta” e, al comma 3, di revocare le predette autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego”.

L’art. 39, comma 1, del citato R.D. permette al Prefetto di “vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne” e il successivo art. 138, al comma 1, a seguito dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/1996, impone al medesimo Organo di valutare la condotta morale del richiedente il titolo di GPG per aspetti incidenti sulla attitudine e sull’affidabilità nell’esercizio delle relative funzioni.

In particolare, il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ha l’obiettivo di tutelare, in chiave preventivo-cautelare, l’incolumità dei consociati nonché l’ordine e della sicurezza pubblica; ai fini della sua adozione è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur isolati e privi di rilievo penale nonché non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, essendo sufficiente il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, che l’Amministrazione può apprezzare discrezionalmente e sulla base di considerazioni probabilistiche, alla luce della finalità non sanzionatoria o punitiva ma cautelare dei provvedimenti della specie.

Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7967 ha affermato che “L’oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).

L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).

La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).

Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.

Per tenere fede a questo vincolo di adeguatezza motivazionale – particolarmente avvertito nel caso di reiezione della richiesta di rinnovo del titolo in precedenza rilasciato – occorre che dal provvedimento emergano chiaramente le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita hanno condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi (Cons. St., sez. III, n. 6457 del 2019)”.

L’Autorità di pubblica sicurezza può quindi compiere una valutazione ampiamente discrezionale finalizzata a verificare l’affidabilità del soggetto sotto il profilo della sussistenza di un rischio di abuso delle armi, valutazione che deve essere condotta sulla base di un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non deve raggiungere il livello di certezza proprio dell’accertamento della responsabilità penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”), essendo sufficiente la formulazione di una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il Consiglio di Stato evidenzia, infatti, come “il divieto di cui all'art. 39 T.U.L.P.S. non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma - al contrario - finalità di prevenzione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, per cui anche il minimo elemento atto a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi giustifica un provvedimento che è ispirato a criteri di precauzione e prevenzione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078).

Il giudice amministrativo è chiamato, in particolare, a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consente non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma anche di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923).

Il rilascio del titolo di GPG, invece, impone una valutazione dell’irreprensibilità della condotta del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì, secondo un approccio finalistico, in funzione proprio della peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo quanto disposto dall’art. 138, ultimo comma, del R.D. n. 773/1931, non richiedendosi pertanto, ai fini del diniego, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 marzo 2023, n. 2677).

Coloro che richiedono il titolo di guardia giurata, quindi, ai sensi dell’art. 138 del R.D. n. 773/1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare particolarmente affidabili ai fini del corretto svolgimento dell’attività esercitata, posta a presidio di beni e persone da azioni delittuose; tale requisito deve essere mantenuto nel tempo, in ragione della delicatezza delle funzioni esercitate (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1° agosto 2018, n. 4756).

La giurisprudenza ritiene quindi esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 840).

L’esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, infatti, impone al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure; nella valutazione del requisito della “buona” condotta, ossia irreprensibile e immune da censure, l’Autorità di P.S. dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della particolarità degli interessi pubblici coinvolti, potere che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 1528).

14. Poste tali coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che, nonostante l’apprezzabile sforzo difensivo, le argomentazioni spese non convincono.

Il ricorrente si è reso protagonista di numerosi episodi, peraltro collocati in un ampio periodo di tempo compreso tra il 2005 e il 2023 e relativi a soggetti diversi, caratterizzati da aggressività fisica o verbale.

Come evidenziato nell’ambito del provvedimento:

- tra il 2005 e il 2014, il rapporto tra il ricorrente e la ex moglie, sia prima sia dopo il divorzio, è stato caratterizzato da forte tensione e conflittualità, sfociate in reciproci esposti, querele e denunce. Il “comportamento aggressivo e violento” tenuto dal ricorrente ha indotto l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e la ex moglie alla presentazione di due querele per “atti persecutori, lesioni personali e altro”. Le querele sono state rimesse e, in relazione al reato di stalking, è intervenuta sentenza di assoluzione;

- nel 2021, il ricorrente è stato destinatario di una querela per i reati di minacce e danneggiamento da parte di un conoscente. In tal caso è intervenuto un provvedimento di archiviazione, in quanto i soggetti coinvolti si erano “spintonati reciprocamente scherzosamente in un clima di goliardia” e la querela era stata presentato soltanto a fronte del rifiuto del ricorrente di risarcire i danni cagionati;

- nel 2022, anche il rapporto tra il ricorrente e la ex convivente non è stato pacifico, considerate le reciproche querele. In più occasioni il ricorrente, anche per ragioni di carattere economico, avrebbe offeso e minacciato nonché maltrattato la ex convivente nel corso di non isolate liti (con conseguenze anche sul piano fisico che hanno reso necessario l’intervento medico), anche utilizzando l’arma in maniera minacciosa. Anche tali querele sono state rimesse;

- nel 2022, a seguito di controlli effettuati dall’Autorità di pubblica sicurezza, il ricorrente è stato denunciato per l’omissione della ripetizione della denuncia di detenzione di arma e per detenzione abusiva di munizioni. In relazione all’episodio è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere a seguito dell’estinzione dei reati ascritti per intervenuta oblazione;

- nel luglio del 2023, il ricorrente è stato controllato all’uscita di un casello autostradale in Foggia in compagnia di soggetti con precedenti specifici per reati in materia di assegni, prostituzione, associazione per delinquere, esercizio abusivo di agenzia di lavoro e somministrazione di manodopera, stupefacenti.

I fatti alla base delle predette vicende, a prescindere dalla loro rilevanza penale, sicuramente non sono indice di buona condotta ma anzi rivelano un comportamento aggressivo, addirittura violento e comunque sprezzante delle regole della correttezza sociale e della convivenza civile.

L’Amministrazione, come previsto dalle ordinanze di riesame, ha provveduto a valutare gli esiti penali favorevoli delle predette vicende, ritenendoli tuttavia irrilevanti. Come correttamente evidenziato, sebbene le querele siano state rimesse e siano intervenute pronunce penali favorevoli, i fatti alla base dei predetti episodi non risultano in alcun modo smentiti ma anzi sembrano trovare riscontro. La ex convivente ha fatto ricorso a cure mediche per le lesioni subite, giudicate guaribili in quindici giorni; lo stesso provvedimento di archiviazione relativo alla vicenda del 2021 e la stessa sentenza di assoluzione relativa al reato di stalking non smentiscono ma anzi confermano, stando al loro contenuto, gli avvenimenti in questione.

Pur a fronte di esiti liberatori sotto il profilo penale, l’Amministrazione ha invece correttamente dato rilevanza ai fatti in sé considerati, nel loro verificarsi storico e nella loro idoneità a disvelare elementi utili alla valutazione della affidabilità e della personalità del ricorrente.

Se si considera il carattere complessivo di questa valutazione, in quanto finalizzata a verificare la sussistenza del requisito della buona condotta, non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia più rapporti con i soggetti coinvolti nelle predette vicende; tale apprezzamento ha carattere assoluto e non relativo ovvero non riguarda la specifica relazione tra il soggetto richiedente e particolari altri soggetti ma quella tra lo stesso e la collettività, con la conseguenza che dagli episodi che hanno caratterizzato singole relazioni, nell’ambito del giudizio prognostico di tipo induttivo proprio dei provvedimenti della specie, è ben possibile ricavare indici volti a confermare o smentire la generale affidabilità della persona in questione, risultando pertanto non determinanti gli esiti delle predette relazioni.

A ciò si aggiunga che, sebbene alcuni dei conflitti che hanno riguardato il ricorrente siano risalenti, non può dirsi che gli stessi siano rimasti isolati in quanto seguiti da conflitti di analoga o maggiore gravità, che hanno indotto anche a una rivalutazione delle precedenti determinazioni più favorevoli.

Peraltro il fatto che, da ultimo, il ricorrente sia stato controllato in compagnia di soggetti controindicati aggiunge un dato ulteriore volto a confermare quanto “scarsa attenzione” dello stesso nell’ambito delle relazioni personali, anch’essa indice di non sicura affidabilità.

La valutazione condotta dall’Amministrazione, ampiamente congruamente motivata con riferimento alle diverse vicende che hanno riguardato il ricorrente, sotto il profilo del numero, delle circostanze, della gravità, dei soggetti coinvolti e del periodo di tempo in cui si sono verificate, smentisce quindi le censure avanzate, anche considerato che l’episodio del 2022 ha evidenziato una specifica superficialità nella gestione delle armi.

L’assoluta rilevanza degli episodi rappresentanti e le valutazioni formulate dall’Amministrazione circa l’indole “aggressiva e violenta” del ricorrente (che, purtroppo, non appaiono smentite dal susseguirsi di accadimenti censurabili) danno conto anche della prevalenza degli interessi tutelati con gli atti adottati rispetto all’interesse del ricorrente stesso al mantenimento della capacità reddituale connessa all’attività svolta, in ragione della delicatezza della predetta attività e della funzioni di presidio di persone e beni.

15. In conclusione, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono improcedibili mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

I tratti di peculiarità della vicenda consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e respinge i secondi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Raffaele EspositoSalvatore Mezzacapo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO